Si è svolta mercoledì 20 maggio u.s. presso la Confesercenti Nazionale la riunione delle tre Associazioni dei panificatori italiani aderenti a Fippa-Federpanificatori, Fiesa Assopanificatori di Confesercenti ed Assipan Confcommercio, su iniziativa dell’On. Giuseppe Romanini, membro della Commissione agricoltura della Camera dei Deputati.
L’incontro, cui hanno partecipato i Presidenti e Direttori delle Associazioni accompagnati dai Responsabili degli Uffici Legislativi, ha avuto ad oggetto l’iniziativa legislativa promossa dall’On. Romanini in tema di “norme generali sulla denominazione di pane fresco e pane conservato e tutela del consumatore, con particolare riguardo all’informazione, in conformità all’Art. 4 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni per il rilancio economico e sociale) convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248.”
L’incontro, introdotto da una breve presentazione del Direttore di Fiesa-Assopanificatori Confesercenti, Gaetano Pergamo, ha registrato l’apprezzamento dei Rappresentanti di Categoria che hanno sottolineato sia il lungo vuoto legislativo in materia di definizioni normativa di pane fresco e panificio oltre che degli altri aspetti trattati nella proposta legislativa.
Le definizioni che ne traccia il PDL Romanini (Definizione pane fresco: è denominato “pane fresco” il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione od alla conservazione prolungata di materie prime ed impasti, eccezion fatta per le tecniche mirate al solo rallentamento del processo di lievitazione senza additivi conservanti ed altri trattamenti con effetto conservante. E’ ritenuto continuo, ai fini della denominazione “pane fresco”, il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore a settantadue ore dall’inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto. Definizione di panificio: è denominato “panificio” l’impianto di produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati, sia dolci che salati, che svolga l’intero ciclo di produzione a partire dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale. Definizione Pane a durabilità prolungata. Il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità è posto in vendita la dicitura aggiuntiva di “pane conservato” che evidenzi altresì lo stato del prodotto ed il metodo di conservazione utilizzato, le specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo. Al momento della vendita, i prodotti devono essere esposti in scomparti appositamente riservati e devono essere chiaramente identificabili tramite apposite etichette, ai sensi della normativa nazionale vigente.”) soddisfa le Associazioni presenti che sono intervenute anche su altri aspetti delle problematiche del settore della panificazione.
La Fippa ha sottolineato il ruolo centrale nella panificazione dei lieviti e l’esigenza di di disciplinarne l’uso in modo corretto e raccordarli con la normativa europea in tema di produzione ed etichettatura. L’Assipan ha sottolineato l’esigenza di prevedere più flessibilità in materia di consumazione sul posto e la possibilità di allargare la proposta commerciale delle panetterie con l’utilizzo di attrezzature e posaterie più adeguate al consumo e senza servizio assistito. Assopanificatori ha sottolineato l’esigenza di prevedere un rafforzamento del profilo professionale, per dare più identità e caratteristiche specialistiche ai panificatori tramite cicli biennali di aggiornamento tecnico.
L’Onorevole Romanini, preso atto delle valutazioni delle Associazioni sul fronte delle definizioni, si è impegnato a valutare le osservazioni avanzate dalle Associazioni e a proseguire il lavoro in sede parlamentare, sia di perfezionamento del PDL e della sua formalizzazione sia di ricerca del più ampio consenso in sede di Commissione Agricoltura.