Nonostante se ne sia parlato anche abbondantemente nelle settimane scorse, le nuove norme in materia di buste di plastica stanno creando non pochi problemi.
I consumatori in particolare dimostrano di non aver gradito le nuove misure e gli operatori sono in forte difficoltà. Non mancano scene nelle quali la frutta viene prezzata a pezzi, pur di non aggravare la spesa di un nuovo balzello. Gli operatori, anche quelli più strutturati come i supermercati, se pure si sono dotati delle nuove buste biodegradabili per la frutta e verdura, in cui è stampato il codice a barre per il pagamento, pressati dai clienti chiedono se c’è un tempo entro il quale si può smaltire quelle vecchie già acquistate, in modo da accompagnare i consumatori al passaggio normativo.
Purtroppo non possiamo che riepilogare che ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, convertito nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 si stabilisce che è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero (cioè degli shoppers con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron) nonché delle altre non rispondenti alle seguenti caratteristiche:
Borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
- Con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari
- Con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari
Borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
- Con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari
- Con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari
Possono invece essere commercializzate le borse di plastica biodegradabili e compostabili, cioè le borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato Europeo di Normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002.
Per commercializzazione di borse di plastica si intende la fornitura delle medesime a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti (dunque, quando si vieta la commercializzazione delle borse di plastica, se ne vieta anche la fornitura a titolo gratuito).
L’art. 226-bis del Codice dell’Ambiente (D. Lgs. n. 152/2006), aggiunto dal citato art. 9-bis della Legge n. 123/2017, prevede che “Le borse di plastica di cui al comma 1 (ad avviso di chi scrive quelle di cui è consentita la commercializzazione) non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite”.
E Purtroppo le vecchie buste ultraleggere non possono più essere smaltite ed il loro utilizzo è quindi vietato dal 1° gennaio 2018.