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Vendita diretta e a chilometro zero

Fiesa propone emendamenti al Progetto di Legge Gallinella

La Fiesa – Confesercenti nazionale dando seguito come d’accordo al proprio Documento di Osservazioni, già presentato in Commissione XIII (Agricoltura) durante l’Audizione del 3 ottobre 2018 u.s. in merito al nuovo testo della Proposta di legge AC 183 Gallinella, recante “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile” ha presentato alcune ipotesi di emendamento al provvedimento.

A tal fine, rispetto all’attuale stesura dello schema di Pdl AC 183 ed alla luce di quanto emerso nel corso della medesima relativa Audizione, ha formulato  le seguenti istanze di emendamento:

eliminare ovunque ricorra, sia nel titolo che nel’ambito del testo degli articoli della Pdl, l’espressione “o utile”. Tale richiesta deriva dalla constatazione che detta locuzione, pur esprimendo nella fattispecie un mero sinonimo del ‘chilometro zero’ riferito ai prodotti agroalimentari in oggetto, è tale da generare confusione od eventuali dubbi in sede di interpretazione ed applicazione della legge, poiché nulla aggiunge né specifica al riguardo;

all’articolo 2 comma 1 lettera a), sostituire le parole “non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita” con la più congrua espressione: “non superiore a 35 chilometri di raggio dal luogo di vendita”. La finalità di tale istanza di variazione consiste nell’esigenza di circoscrivere la definizione di ‘chilometro zero’ ed il relativo logo al territorio comunale in cui sia ubicato il fondo/sito di produzione e/o ai territori ad esso limitrofi, in modo tale da rappresentare nella maniera più idonea e puntuale possibile il prodotto agroalimentare ottenuto sul territorio.

inserire all’articolo 3 il seguente comma:

“2. Gli imprenditori agricoli, nell’ambito della vendita diretta esercitata ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, dovranno segnalare espressamente con appositi cartelli, da esporre all’ingresso dell’esercizio, che l’attività consiste nell’esitare e vendere ai consumatori i soli prodotti agricoli e alimentari provenienti dal proprio fondo.”

La ratio di tale richiesta risiede nella necessità che le imprese del comparto agricolo vendano direttamente ed esclusivamente i soli prodotti provenienti dalle rispettive aziende. Tale principio generale, concernente la cessione in via esclusiva dei prodotti propri da parte delle imprese, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in tema di etichettatura, tracciabilità, igiene e sanità dei prodotti stessi, deriva a sua volta dalla duplice esigenza di salvaguardare la qualità dei beni commercializzati dalle aziende stesse, nonché tutelare la corretta e trasparente informazione dei consumatori che si recano nei suddetti punti vendita con la convinzione di acquistare beni prodotti dall’agricoltore.