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Alimenti destinati al consumo da parte di soggetti celiaci di cibi senza glutine, adeguamento alle previsioni comunitarie

alimenti_senza_glutineSi informa che è stato pubblicato su GU n. 136 del 13-6-16 il Decreto 17 maggio 2016, con cui il Ministro della Salute ha inteso disciplinare l’Assistenza Sanitaria Integrativa per i prodotti alimentari inclusi nell’ambito di applicazione del Regolamento UE n. 609/2013, rimodulando in particolare con opportune modificazioni ad hoc il vigente DM sanità 8 giugno 2001 e ss. concernente gli alimenti destinati al consumo da parte di soggetti celiaci (ad es. i cibi senza glutine) non rientranti in quanto tali nel predetto campo applicativo comunitario.
La ratio del provvedimento ministeriale, in vigore dal 14 giugno u.s., risiede nell’esigenza di adeguare l’ordinamento giuridico nazionale alle recenti previsioni dell’Unione Europea in tema di celiachia, adottando in tal modo per gli alimenti in questione le previste diciture “senza glutine, specificamente formulato per celiaci” o “senza glutine, specificamente formulato per persone intolleranti al glutine”.
Tali diciture renderanno possibile a breve termine l’iscrizione dei cibi senza glutine nel Registro Nazionale degli Alimenti Erogabili, presso il predetto Ministero, ufficializzando così le modalità di assistenza sanitaria specifica per i soggetti intolleranti nell’ambito dei c.d. ‘livelli essenziali’.
Pertanto, si ricorda riepilogando che il testo del sopra citato DM sanità 8 giugno 2001 e ss., così come appena aggiornato con apposite integrazioni ai sensi del nuovo DM salute 17 maggio 2016, prevede in sostanza le seguenti disposizioni:

ai sensi dell’art. 1 comma 1, l’erogazione degli alimenti con le anzidette diciture “senza glutine, etc..” rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria;

a norma del successivo art. 3 comma 2, l’ASL di appartenenza autorizza annualmente le persone cui sia stato certificato il morbo celiaco (inclusa la variante clinica ‘dermatite erpetiforme’) a fruire dei predetti alimenti nei limiti di spesa mensile indicati nella vigente tabella allegata al DM 4 maggio 2006 e ss. di seguito riportata:

Fascia d’età Tetto mensile M Tetto mensile F
6 mesi – 1 anno € 45,00 € 45,00
fino a 3,5 anni € 62,00 € 62,00
fino a 10 anni € 94,00 € 94,00
età adulta € 140,00 € 99,00

NB: l’ASL medesima rilascia contestualmente alle persone interessate ‘buoni’ o altro “documento di credito”, utilizzabili in unica soluzione oppure in momenti diversi presso svariati fornitori convenzionati entro il mese di validità, per l’acquisto di alimenti senza glutine dai fornitori stessi.

in base all’art. 6, i prodotti in questione sono erogati direttamente dai centri di riferimento presso cui le persone interessate siano in cura, dai presidii delle ASL, dalle farmacie convenzionate e da ogni altro fornitore autorizzato alla vendita di tali alimenti secondo apposite direttive regionali;

ai sensi dell’art. 7 comma 1, è istituito presso il Ministero della Salute – Direzione Generale per l’Igiene, la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione – il predetto Registro Nazionale degli Alimenti Senza Glutine, erogati nell’ambito delle singole Regioni e Province autonome a valere sul SSN (Servizio Sanitario Nazionale);

infine, a norma dell’art. 7 nuovo comma 3, i produttori del settore alimentare possono notificare i cibi senza glutine ai fini dell’iscrizione degli stessi nel Registro Nazionale degli Alimenti Erogabili, osservando le modalità di cui all’art. 7 vigente D.Lgs n. 111/1992 e ss. (Attuazione Direttiva 89/398/CEE), vale a dire trasmettendo al Ministero della Salute un modello dell’etichetta utilizzata per ciascuno di tali alimenti.