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Buste di plastica e biodegradabili, le nuove norme creano disorientamento tra operatori e consumatori

buste_plasticaNonostante se ne sia parlato anche abbondantemente nelle settimane scorse, le nuove norme in materia di buste di plastica stanno creando non pochi problemi.
I consumatori in particolare dimostrano di non aver gradito le nuove misure e gli operatori sono in forte difficoltà. Non mancano scene nelle quali la frutta viene prezzata a pezzi, pur di non aggravare la spesa di un nuovo balzello. Gli operatori, anche quelli più strutturati come i supermercati, se pure si sono dotati delle nuove buste biodegradabili per la frutta e verdura, in cui è stampato il codice a barre per il pagamento, pressati dai clienti chiedono se c’è un tempo entro il quale si può smaltire quelle vecchie già acquistate, in modo da accompagnare i consumatori al passaggio normativo.
Purtroppo non possiamo che riepilogare che ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, convertito nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 si stabilisce che è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero (cioè degli shoppers con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron) nonché delle altre  non rispondenti alle seguenti caratteristiche:

Borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

  1. Con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari
  2. Con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari

Borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

  1. Con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari
  2. Con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari

Possono invece essere commercializzate le borse di plastica biodegradabili e compostabili, cioè le borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato Europeo di Normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002.
Per commercializzazione di borse di plastica si intende la fornitura delle medesime a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti (dunque, quando si vieta la commercializzazione delle borse di plastica, se ne vieta anche la fornitura a titolo gratuito).
L’art. 226-bis del Codice dell’Ambiente (D. Lgs. n. 152/2006), aggiunto dal citato art. 9-bis della Legge n. 123/2017, prevede che “Le borse di plastica di cui al comma 1 (ad avviso di chi scrive quelle di cui è consentita la commercializzazione) non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite”.
E Purtroppo le vecchie buste ultraleggere non possono più essere smaltite ed il loro utilizzo è quindi vietato dal 1° gennaio 2018.