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CCNL per i dipendenti delle aziende di panificazione, tutte le novità

ccnl_panificatoriNella serata del 17 maggio 2017 è stato siglato tra l’Assopanificatori aderente a Fiesa-Confesercenti, la Federazione Italiana Panificatori, Panificatori Pasticcieri ed Affini, e la FLAI-CGIL, la FAI-CISL e la UILA-UIL l’Accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti dalle aziende di panificazione.
Il precedente Contratto era scaduto il 31 dicembre 2014. L’Accordo di rinnovo ieri siglato avrà pertanto durata quadriennale e scadrà il 31 dicembre 2018.

1. Le novità retributive

Panifici artigianali
Alle scadenze di seguito indicate, verranno erogati i seguenti aumenti retributivi sulle paghe base nazionali, con le seguenti decorrenze a tutto il personale qualificato, da riparametrare:

Qualifica A2
dal 1/5/2017 incremento di 26€
dal 1/5/2018 incremento di 26€

Gli aumenti salariali di cui al presente Articolo possono essere assorbiti, fino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi in assenza di clausole espresse di non assorbibilità, ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente Contratto.

“Una tantum” panifici artigianali
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale ai soli lavoratori in forza alla data della sottoscrizione del presente Accordo, verrà corrisposta un’indennità di euro 260,00 lorde suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, da corrispondersi nella misura di euro 130,00 unitamente alla retribuzione del mese di maggio 2017, di euro 65,00 unitamente alla retribuzione del mese di ottobre 2017 e di euro 65,00 unitamente alla retribuzione del mese di settembre 2018. Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. L’indennità di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo sarà erogato a titolo di “Una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “Una tantum” indicati nel presente Accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “Una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2017.

Panifici ad indirizzo produttivo industriale
Alle scadenze di seguito indicate, verranno erogati i seguenti aumenti retributivi sulle paghe base nazionali, con le seguenti decorrenze a tutto il personale qualificato, da riparametrare:

Livello 3B
dal 1/5/2017 incremento di 37€
dal 1/5/2018 incremento di 36€

Gli aumenti salariali di cui al presente Articolo possono essere assorbiti, fino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi in assenza di clausole espresse di non assorbibilità, ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.

“Una tantum” panifici industriali
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale ai soli lavoratori in forza alla data della sottoscrizione del presente Accordo, verrà corrisposta un’indennità di euro 400,00 lorde suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, da corrispondersi nella misura di euro 200,00 unitamente alla retribuzione del mese di maggio 2017, di euro 100,00 unitamente alla retribuzione del mese di ottobre 2017 e di euro 100,00 unitamente alla retribuzione del mese di settembre 2018. Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. L’indennità di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo sarà erogato a titolo di “Una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “Una tantum” indicati nel presente Accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “Una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2017.

2. Le novità in materia di assetti contrattuali

In particolare è stato ribadito il ruolo centrale del CCNL e sono state ridefitite le competenze della contrattazione di II livello. Inoltre Le parti, a titolo sperimentale, si sono impegnate entro i 90 giorni antecedenti la data di scadenza del presente CCNL ad una verifica congiunta sullo stato di attuazione a livello regionale/territoriale delle intese raggiunte relativamente agli Accordi di secondo livello.

3. Le novità in materia di mercato del lavoro

Numerosi gli interventi sul mercato del lavoro.

Apprendistato
E’ stato effettuato un restiling del contratto di Apprendistato e adeguato alla disciplina del D. Lgs. 81/2015. Disciplinato in modo puntuale l’Apprendistato per la qualifica ed il Diploma professionale, il Diploma di istruzione secondaria superiore e il Certificato di specializzazione tecnica superiore e sull’alternanza scuola lavoro in modo da coniugare la formazione effettuata in Azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle Istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni. In particolare per tale tipologia è stato previsto che per le ore di formazione svolte nella Istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta con riferimento alla tabella disciplinata dal presente CCNL con riferimento all’Apprendistato professionalizzante per le corrispondenti qualifiche e livelli contrattuali.

Tempo determinato
Disciplinato il limite di utilizzo dopo il D. Lgs 81/2015 per cui nell’ambito dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 23 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2015, è stato stabilito che il numero dei Contratti a tempo determinato, ferme le esenzioni disciplinate dal comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f) della medesima disposizione, non potrà superare i seguenti limiti:

  • Nelle imprese da  1 a 5 dipendenti è consentita l’assunzione di n. 3 lavoratori a tempo determinato;
  • Per le imprese con più di 5 dipendenti, è consentita l’assunzione di n. 1 lavoratore a tempo determinato ogni 2 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza.

Per il calcolo degli scaglioni del comma precedente, la base di computo è costituita dai lavoratori a tempo indeterminato iscritti a libro unico all’atto dell’assunzione dei lavoratori a tempo determinato.
Ai sensi dell’art. 23, lett. a) del D. Lgs. n.  81/2015 la fase di avvio di nuove attività è determinata in mesi 24 a far data dalla prima assunzione relativa all’unità produttiva interessata.
Ferme restando le esenzioni sopra menzionate, le aziende a conduzione familiare che non abbiano dipendenti a tempo indeterminato possono comunque assumere sino a tre dipendenti a tempo determinato.

Part-time
Adeguato al D. Lgs. 81/2015 e previsto un particolare regime per il lavoro a turni per cui nel caso di aziende in cui l’organizzazione del lavoro sia articolata in turni, l’indicazione della collocazione temporale della prestazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 5, D. Lgs. n. 81/2015, potrà avvenire anche mediante rinvio ai turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.

Lavoratori di primo ingresso
E’ una delle novità più significative di questo rinnovo contrattuale per le sole aziende ad indirizzo produttivo artigianale. Sono definiti di “Primo Ingresso” i lavoratori che alla data di assunzione risultino privi di esperienza professionale pregressa nella specifica mansione ad essi assegnata o che abbiano un’esperienza pregressa non superiore a 6 mesi.
Il datore di lavoro dovrà impegnarsi a fornire  ai lavoratori di primo ingresso una specifica formazione, all’interno dell’orario di lavoro, della durata minima di 60 ore nei primi due anni dall’assunzione secondo un piano formativo individuale che sarà consegnato all’interessato, all’atto dell’assunzione, unitamente al Contratto di lavoro.
La formazione potrà essere erogata dal datore di lavoro o da un proprio delegato di livello contrattuale almeno pari all’inquadramento del neoassunto.
In ragione dell’obbligo di erogare una specifica formazione al lavoratore di primo ingresso, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di corrispondere al suddetto lavoratore, per i primi due anni dall’assunzione, una “retribuzione di primo ingresso” ridotta del 30% (per i primi dodici mesi) e del 20% (dal 13mo al 24mo mese) rispetto ai minimi tabellari corrisposti alla qualifica ordinaria di inquadramento.
L’assunzione di lavoratori in regime di primo ingresso dovrà risultare da atto scritto e dovrà essere a tempo indeterminato.
Potranno essere assunti in regime di primo ingresso i lavoratori chiamati a svolgere mansioni di qualifica A1, A2, A3, B1, B2, B3 e B3super per il settore panifici artigiani e di livello I, II, IIIA, IIIB, IV e V per il settore panifici industriali.
I contenuti formativi saranno individuati nel piano formativo individuale.
Le imprese comunicheranno all’Ente Bilaterale-Ebipan o sue articolazioni territoriali l’attivazione dei contratti di “primo ingresso” al fine di monitorare l’andamento dello strumento ed entro 30 giorni dall’assunzione, trasmetteranno a Ebipan il piano formativo del lavoratore affinché possano essere verificate le finalità formative dell’assunzione.
L’assunzione in regime di primo ingresso non è sovrapponibile con altre tipologie contrattuali che prevedono una riduzione temporanea della retribuzione fatta eccezione per il lavoro part time.

Regime del reimpiego
Altra novità importante di questo rinnovo contrattuale. E’ stato previsto per i soli panifici ad indirizzo produttivo artigianale che – fatto salvo il rispetto dell’eventuale diritto di precedenza previsto ex lege – rientrano in un particolare regime, definito di “Reimpiego”, le assunzioni finalizzate all’inserimento o reinserimento di lavoratori di qualsiasi età inoccupati o disoccupati da almeno 6 mesi, e di soggetti che rientrano in specifiche misure di politiche attive di ricollocazione messe in atto da operatori pubblici o privati per l’impiego.
Ai lavoratori rientranti nel regime di reimpiego il datore di lavoro dovrà fornire loro una specifica formazione, all’interno dell’orario di lavoro, della durata minima di 60 ore nei primi due anni dall’assunzione, secondo un piano formativo individuale che sarà consegnato all’interessato, all’atto dell’assunzione, unitamente al contratto di lavoro.
In ragione dell’obbligo di erogare una specifica formazione al lavoratore in regime di reimpiego al fine di agevolarne il reinserimento occupazionale, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di corrispondere al suddetto lavoratore, per i primi due anni dall’assunzione, una retribuzione 30% (per i primi dodici mesi) e del 20% (dal 13mo al 24mo mese) rispetto ai minimi tabellari corrisposti alla qualifica ordinaria di inquadramento.
L’assunzione di lavoratori in regime di reimpiego dovrà risultare da atto scritto e dovrà essere a tempo indeterminato.
Potranno essere assunti in regime reimpiego i lavoratori chiamati a svolgere mansioni di qualifica A1, A2, A3, B1, B2, B3 e B3super per il settore panifici artigiani e di livello I, II, IIIA, IIIB, IV e V per il settore panifici industriali.
Le imprese comunicheranno all’Ente Bilaterale-Ebipan o sue articolazioni territoriali l’attivazione dei contratti al fine di monitorare l’andamento dello strumento ed entro 30 giorni dall’assunzione, trasmetteranno a Ebipan il piano formativo del lavoratore affinché possano essere verificate le finalità formative dell’assunzione.
L’assunzione in regime di reimpiego non è sovrapponibile con altre tipologie contrattuali che prevedono una riduzione temporanea della retribuzione fatta eccezione per il lavoro part-time.