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Le novità più significative dell’accordo di rinnovo del CCNL Panificatori

Il 18 luglio 2024 è stato firmato Da Assopanificatori- Fiesa-Confesercenti l’Accordo di rinnovo per il CCNL per il personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, genere alimentari e vari panificazione (CCNL Panificazione).

Unicità del CCNL con Assipan

Le parti firmatarie – Assipan Confcommercio, Assopanificatori Fiesa Confesercenti, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil – che si riconoscono reciprocamente quali soggetti comparativamente rappresentativi delle attività di panificazione e dei lavoratori da esse dipendenti, hanno concordato di riconoscere il vigente CCNL Panificazione come unico ed esclusivo testo ufficiale della disciplina dei rapporti di lavoro nel comparto della panificazione artigianale, industriale e attività affini, nonché come il CCNL ex art. 1 D.L. 338/89.

Decorrenza e durata

L’Accordo ha durata quadriennale sia per la parte normativa e sia per la parte retributiva, e scadrà il 31.12.2026, salvo rinnovo automatico in caso di mancata disdetta.

LE NOVITÀ PIÙ SIGNIFICATIVE
Bilateralità

In materia di bilateralità, si ribadisce l’impianto di finanziamento precedente. Tale regolamentazione si applica a tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria, che devono adempiere agli obblighi contributivi. I lavoratori di imprese che non versano i relativi contributi maturano il diritto alla erogazione diretta da parte dell’impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall’Ente bilaterale nazionale, ivi comprese quelle relative all’assistenza sanitaria integrativa. In caso di imprese non aderenti al sistema bilaterale e/o che non versano il relativo contributo, i lavoratori hanno diritto a ricevere un importo forfetario pari a euro 20 lordi mensili per quattordici mensilità. È altresì prevista l’adesione contrattuale al fondo di previdenza complementare, denominato Alifond, con specifiche regole disciplinare dall’Accordo.

Sicurezza sul lavoro: giornata della sicurezza e contributo di 21 euro

L’Accordo di rinnovo prevede l’impegno delle parti a organizzare una giornata al tema della sicurezza sul luogo di lavoro, da fissare il 28 aprile di ogni anno in occasione della Giornata internazionale della sicurezza (istituita dall’Ilo), quale momento di sensibilizzazione e di confronto attraverso iniziative da svolgersi in tutti i panifici. È, inoltre, previsto che le imprese o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori concorrano, a decorrere dal 1° settembre 2025, al finanziamento dei RLST (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, ex art. 48 del D. Lgs. 81/2008) con un contributo fino a 21 euro annui (1,75 euro per 12 mensilità); nelle imprese con più di 15 dipendenti, invece, sono previste per ogni RLS 32 ore retribuite di formazione, con ulteriori 10 ore di formazione retribuita per le tematiche peculiari di ciascuna azienda, dei soli panifici ad indirizzo industriale.

Mercato del lavoro: contratto a termine, causali, stagionalità dilatata e lavoro intermittente ad hoc per le consegne

È prevista una clausola di contingentamento del 25% per l’utilizzo di lavoratori con contratto a tempo determinato per le sole imprese ad indirizzo industriale. L’Accordo di rinnovo individua, altresì, specifiche causali di apposizione del termine, che potranno essere previste nei contratti di durata superiore ai 12 e non eccedenti i 24 mesi, per proroghe oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto. È prevista una estensione in termini temporali del carattere stagionale di determinate attività, che non possono superare una durata massima complessiva di 8 mesi (e non più 6) per ogni singolo rapporto di lavoro nell’arco di 12 mesi che decorrono dal primo contratto stagionale stipulato, comprese le eventuali proroghe e rinnovi.

In particolare, in aggiunta alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7.10.1963, n. 1525 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle peculiarità del settore convengono che debbano essere attività stagionali anche le seguenti ipotesi:

attività produttive svolte in località anche distinte da quella della sede della ditta e quand’anche appartenenti al medesimo comune, provincia o regione della stessa, coincidenti temporalmente con flussi turistici stagionali e che abbiano periodi di inattività non inferiori a 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi;

– quelle in cui le attività, per ragioni climatiche, vanno ricondotte alla finalità di rifornire i mercati dei prodotti il cui consumo è concentrato in particolari periodi (caldi o freddi), in ragione delle abitudini e tradizioni di consumo e/o delle caratteristiche dei prodotti. A tal fine, si individuano a titolo esemplificativo, i seguenti periodi:

  1. periodo estivo: dal 1° giugno al 30 settembre
  2. periodo invernale: dal 1° novembre al 30 marzo.

– le attività connesse a ricorrenze di eventi e festività, cui vanno ricondotte le occasioni civili, religiose e della tradizione popolare, che determinano un incremento dei consumi. A tal fine, si individuano a titolo esemplificativo, i seguenti periodi:

  1. periodo natalizio: dalla prima domenica di novembre alla terza domenica di gennaio.
  2. periodo pasquale: dalle due domeniche precedenti a quella successiva alla Pasqua.
  3. periodi di intensificazione dell’attività che nel corso dell’anno solare si ripetano da almeno i tre anni precedenti documentalmente attestabili e previa informativa alle R.S.A. o R.S.U. ove presenti. In mancanza di RSA /RSU, l’informativa sarà fornita alle OO.SS. territoriali.

Si disciplina, inoltre, in via strutturale l’assunzione con il contratto di lavoro intermittente per le figure di lavoratori che effettuano come prestazione esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti (con mezzi propri o aziendali) presso il domicilio del consumatore.

Orario di lavoro: flessibilità oraria

Le parti fissano l’orario normale di lavoro in 8 ore giornaliere e/o 40 ore settimanali distribuito su 5 o 6 giorni. Sono, inoltre, previste forme di flessibilità oraria per i panifici a indirizzo artigiano, con la possibilità di realizzare regimi di orario diversi rispetto all’articolazione prescelta e il superamento dell’orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali e fino ad un massimo di 112 ore annuali complessive, a fronte del riconoscimento di una pari entità di ore di riduzione e di ore di permessi aggiuntive, oltre alla maggiorazione retributiva per le ore prestate oltre l’orario contrattuale e di domenica. Forme simili di flessibilità oraria sono previste anche per i panifici industriali.

Congedi per malattia del figlio

Sono previste regole specifiche per i congedi nei casi di malattia del figlio; in questo caso, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni, con due giorni di congedo annui retribuiti. Inoltre, ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e i 12 anni, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno di cui 2 giorni all’anno sono retribuiti.

Malattia e comporto

Sono previste forme di sostegno per i lavoratori con disabilità certificata, attraverso una disciplina differenziata del comporto di malattia, attraverso la previsione dell’aumento dei termini di conservazione del posto durante la malattia.

Trattamento economico

L’Accordo prevede specifici aumenti tabellari, suddivisi per panifici artigiani e panifici industriali, con la definizione di importi una tantum (100 euro in due soluzioni per i lavoratori di panifici artigiani, 160 euro in due soluzioni per i lavoratori di panifici ad indirizzo industriale) a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del CCNL avvenuta il 31 dicembre 2022 e il 1° febbraio 2024

Di seguito le tabelle con gli aumenti retributivi

Panifici Artigiani

Livello 1° feb. 2024 (AFAC) 1° lug. 2024 1° nov. 2025 1° sett. 2026 Aumento a regime totale
A1S 45,34 32,38 80,31 79,01 237,04
A1 39,93 28,52 70,74 69,60 208,79
A2 35,00 25,00 62,00 61,00 183,00
A3 30,07 21,48 53,26 52,40 157,21
A4 26,54 18,96 47,02 46,26 138,79
B1 44,16 31,54 78,23 76,97 230,90
B2 29,60 21,14 52,43 51,58 154,75
B3S 27,72 19,80 49,10 48,31 144,93
B3 26,31 18,79 46,60 45,85 137,56
B4 23,49 16,78 41,61 40,94 122,82

 Panifici Industriali

Livello 1° feb. 2024 (AFAC) 1° lug. 2024 1° nov. 2025 1° sett. 2026 Aumento a regime totale
71,34 95,54 95,54 94,27 356,29
65,63 87,90 87,90 86,73 328,16
3°A 60,28 80,73 80,73 79,66 301,40
3°B 56,00 75,00 75,00 74,00 280,00
47,44 63,54 63,54 62,69 237,21
42,45 56,85 56,85 56,09 212,24
35,67 47,77 47,77 47,13 178,34
Di seguito le tabelle retributive Panifici artigiani e relativi aumenti retributivi mensili
Panifici artigiani prima tranche con aumento erogato a febbraio 2024 (AFAC)
Livello Scala parametrale Retribuzione al 31/01/2024 Aumento dal 01/02/2024 Retribuzione dal 01/02/2024
A1S 193 1870,51 45,34 1915,85
A1 170 1709,93 39,93 1749,86
A2 149 1564,66 35,00 1599,66
A3 128 1409,23 30,07 1439,30
A4 113 1306,52 26,54 1333,06
B1 188 1836,02 44,16 1880,18
B2 126 1400,23 29,60 1429,83
B3S 118 1339,5 27,72 1367,22
B3 112 1299,96 26,31 1326,27
B4 100 1211,79 23,49 1235,28

 

Panifici artigiani seconda tranche con aumento in vigore dal 01/07/2024
Livello Retribuzione al 30/06/2024 Aumento dal 01/07/2024 Retribuzione dal 01/07/2024
A1S 1915,85 32,38 1948,23
A1 1749,86 28,52 1778,39
A2 1599,66 25,00 1624,66
A3 1439,30 21,48 1460,77
A4 1333,06 18,96 1352,02
B1 1880,18 31,54 1911,72
B2 1429,83 21,14 1450,97
B3S 1367,22 19,80 1387,02
B3 1326,27 18,79 1345,06
B4 1235,28 16,78 1252,06

 

Panifici artigiani terza tranche con aumento in vigore dal 01/11/2025
Livello Retribuzione al 31/10/2025 Aumento dal 01/11/2025 Retribuzione al 01/11/2025
A1S 1948,23 80,31 2028,54
A1 1778,39 70,74 1849,12
A2 1624,66 62,00 1686,66
A3 1460,77 53,26 1514,04
A4 1352,02 47,02 1399,04
B1 1911,72 78,23 1989,95
B2 1450,97 52,43 1503,40
B3S 1387,02 49,10 1436,12
B3 1345,06 46,60 1391,66
B4 1252,06 41,61 1293,67

 

Panifici artigiani quarta tranche con aumento in vigore dal 01/09/2026
Livello Retribuzione al 31/08/2026 Aumento dal 01/09/2026 Retribuzione al 01/09/2026
A1S 2028,54 79,01 2107,55
A1 1849,12 69,60 1918,72
A2 1686,66 61,00 1747,66
A3 1514,04 52,40 1566,44
A4 1399,04 46,26 1445,31
B1 1989,95 76,97 2066,92
B2 1503,40 51,58 1554,98
B3S 1436,12 48,31 1484,43
B3 1391,66 45,85 1437,52
B4 1293,67 40,94 1334,61
Di seguito le tabelle retributive Panifici industriali e relativi aumenti retributivi mensili 
Panifici industriali prima tranche con aumento erogato a febbraio 2024 (AFAC)
Livello Scala parametrale Retribuzione al 31/01/2024 Aumento dal 01/02/2024 Retribuzione dal 01/02/2024
200 2102,3 71,34 2173,64
184 1977,36 65,63 2042,99
3°A 169 1860,95 60,28 1921,23
3°B 157 1766,31 56,00 1822,31
133 1569,25 47,44 1616,69
119 1452,44 42,45 1494,89
100 1302,81 35,67 1338,48

 

Panifici industriali seconda tranche di aumento
Livello Retribuzione al 30/06/2024 Aumento dal 01/07/2024 Retribuzione dal 01/07/2024
2173,64 95,54 2269,18
2042,99 87,90 2130,89
3°A 1921,23 80,73 2001,96
3°B 1822,31 75,00 1897,31
1616,69 63,54 1680,22
1494,89 56,85 1551,73
1338,48 47,77 1386,25

 

Panifici industriali terza tranche di aumento
Livello Retribuzione al 31/10/2025 Aumento dal 01/11/2025 Retribuzione dal 01/11/2025
2269,18 95,54 2364,72
2130,89 87,90 2218,79
3°A 2001,96 80,73 2082,70
3°B 1897,31 75,00 1972,31
1680,22 63,54 1743,76
1551,73 56,85 1608,58
1386,25 47,77 1434,02

 

Panifici industriali quarta tranche di aumento
Livello Retribuzione al 31/08/2026 Aumento dal 01/09/2026 Retribuzione al 01/09/2026
2364,72 94,27 2458,99
2218,79 86,73 2305,51
3°A 2082,70 79,66 2162,35
3°B 1972,31 74,00 2046,31
1743,76 62,69 1806,45
1608,58 56,09 1664,67
1434,02 47,13 1481,15