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Torna l’indicazione dello stabilimento di produzione in etichetta. Fiesa: più trasparenza a garanzia dei consumatori

etichette_indicare_stabilimentoIl Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta di venerdì 15 settembre u.s., ha approvato – su proposta del MSE, del MIPAAF e del Ministero della Salute – un Decreto Legislativo in attuazione dell’art. 5 Legge n. 170/2016 e ss. (Delegazione europea 2015), recante per i prodotti alimentari la disciplina dell’indicazione obbligatoria in etichetta dello stabilimento di produzione.
Il provvedimento, adottato dall’esecutivo ed in attesa di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, prevede per tutti gli alimenti preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività la reintroduzione dell’obbligo di indicare nell’etichetta la sede dello stabilimento di produzione o, qualora diverso, l’indirizzo dello stabilimento di confezionamento.
E’ appena il caso di ricordare al riguardo che tale obbligo era stato inizialmente sancito dal legislatore nazionale ai sensi del D. Lgs n. 109/1992 e ss. (Attuazione delle Direttive UE concernenti l’etichettatura dei prodotti alimentari), poi tramutato in mera facoltà con l’entrata in vigore del Regolamento UE n. 1169/2011 a decorrere dal 2014.
Ora il nuovo Decreto Legislativo, approvato tenendo conto del parere espresso dalle competenti Commissioni Parlamentari e delle proposte di modifica formulate dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra Stato e Regioni, reintroduce l’obbligo nella duplice esigenza di garantire ai consumatori una corretta ed esauriente informazione circa l’origine del prodotto, nonché assicurare una migliore ed immediata rintracciabilità dell’alimento stesso da parte degli Organi di Controllo per una più efficace tutela della salute umana.
Il provvedimento, in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui alla citata Legge di Delegazione Europea, prevede anche l’implementazione e la semplificazione del vigente sistema sanzionatorio nazionale, per ogni eventuale violazione delle nuove disposizioni sull’indicazione obbligatoria in etichetta dello stabilimento di produzione.
A tal proposito, si conferma che l’Autorità Amministrativa competente in tema di sanzioni è il Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari presso il MIPAAF, salve restando le vigenti competenze in materia dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Per lo smaltimento delle etichette già stampate senza indicare lo stabilimento, il nuovo Decreto prevede un periodo transitorio utile di sei mesi dalla sua pubblicazione, nonché sino ad esaurimento delle scorte per alimenti etichettati prima dell’entrata in vigore ma già immessi in commercio.
Per Fiesa si tratta di un provvedimento che stabilisce più trasparenza a garanzia dei consumatori.